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Le condizioni di lavoro

Datore di lavoro e dipendente contratteranno tra di loro le condizioni di lavoro, che dovranno tener conto delle disposizioni del Contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico, a meno che non siano più favorevoli per il lavoratore. Le condizioni da contrattare sono le seguenti:

1) MANSIONI E CATEGORIA DI INQUADRAMENTO
Sulla base delle mansioni svolte, si provvederà a inquadrare il lavoratore in una specifica categoria di lavoro domestico:

LIVELLO A: prestatori di lavoro generico, non addetti all’assistenza di persone, e coloro che svolgono attività prettamente manuali o di fatica, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale non superiore a 12 mesi . (es. addetto pulizie, addetto al giardino per lavori di manutenzione ordinaria, aiuto di cucina, addetto alla lavanderia, stalliere, assistente agli animali domestici).Personale che svolge le proprie mansioni sotto diretto controllo del datore di lavoro.
Livello A Super:
–    addetto alla compagnia di persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
–    baby sitter con mansioni occasionali e/o saltuarie di sola vigilanza dei bambini.

LIVELLO B: lavoratori con esperienza,  che svolgono mansioni implicanti specifiche capacità professionali anche  a livello esecutivo (es.: collaboratore polifunzionale,  cameriere, custode, autista).
Livello B Super:
–    – assistente a persone autosufficienti (anziani o bambini) che svolge anche attività connesse alle esigenze di vitto e alla pulizia della casa

LIVELLO C: lavoratori che operano con totale autonomia e responsabilità in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche ( cuoco)

Livello C Super:
– assistente a persone non autosufficienti non in possesso di alcun diploma professionale (badante), comprese le attività connesse alle esigenza di vitto e alloggio e pulizia della casa degli assistiti

LIVELLO D: lavoratori, in possesso di  attestati professionali,  che con piena autonomia decisionale e responsabilità seguono il menage della casa per esplicito incarico del datore di lavoro (es.:, istitutore, puericultore, governante, maggiordomo, capo cuoco);
Livello D Super:
–    assistente a persone non autosufficienti in possesso di un diploma professionale o di un attestato specifico riconosciuto dallo Stato o da enti pubblici (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico);
–    direttore di casa

Il contratto collettivo nazionale individua due ulteriori categorie di lavoratore domestico:
Prestazioni esclusivamente d’attesa notturna: il personale viene assunto per garantire solo la presenza notturna, e non l’assistenza, in un orario ricompreso tra le ore 21 e le ore 8.
Prestazioni notturne di cura alla persona: personale non infermieristico  assunto per assistere a bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati, in modo discontinuo o intermittente in un orario ricompreso tra le ore 20 e le ore 8.

La recente riforma del mercato del lavoro ha introdotto la categoria del lavoratore domestico occasionale, che svolge “piccoli lavori domestici di straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate, o con handicap”. Vi rientrano solo alcuni tipi di lavoratori identificati in modo particolareggiato dalla legge, la loro attività non può protrarsi per più di 30 giorni l’anno per un compenso annuale massimo 5 mila euro.

2) VITTO E ALLOGGIO
Al lavoratore convivente dovrà essere corrisposto il cosiddetto compenso sostitutivo di vitto e alloggio, un importo che va a compensare quello che la legge considera un disagio: la possibilità di godere di vitto e alloggio in modo autonomo.
Il valore convenzionale dell’indennità vitto e alloggio viene stabilito di anno in anno e può essere reperito sia sul sito dell’INPS http://www.inps.it che su quello del Ministero del Lavoro http://www.welfare.gov.itIl lavoratore convivente con il datore di lavoro ha diritto ad una indennità giornaliera, stabilita annualmente dall’Inps, pari per il 2008 a € 4,773 (1,666 pasto, 1,441 pernottamento).

3) ORARIO DI LAVORO
Per il personale che convive con il datore di lavoro l’orario di lavoro è fissato dal datore di lavoro, mentre per coloro che prestano mezzo servizio (almeno 4 ore al giorno) o lavorano ad ore,  l’orario sarà concordato fra le parti. In particolare, il contratto nazionale per il lavoro domestico fissa determinati limiti massimi all’orario di lavoro:
– per lavoratori conviventi massimo 10 ore giornaliere non consecutive (e massimo 54 ore settimanali) e per i non conviventi massimo 8 ore giornaliere non consecutive (e massimo 40 ore settimanali da distribuire su 5 o 6 giorni).
I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super e gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio che prevedono al loro termine il rilascio di un titolo riconosciuto dallo Stato, possono lavorare per un massimo di 30 ore a settimana. L’orario di lavoro deve essere collocato interamente tra le 6 e le 14, o tra le 14 e le 22, oppure per un limite massimo di 10 ore al giorno in non più di tre giorni a settimana.
Il lavoratore convivente ha diritto al riposo per almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore.
E’ possibile accordarsi per recuperare ore non lavorate, per non più di 2 ore giornaliere, da retribuire come orario normale e non straordinario.
Il lavoro che ecceda la durata massima prevista deve considerarsi lavoro straordinario.
La retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore in caso di lavoro che eccede la durata massima prevista deve essere maggiorata nel modo seguente:
•    straordinario: attività lavorativa svolta tra le ore 6 alle ore 22 = maggiorazione del 25%
•    straordinario notturno: attività lavorativa svolta tra le ore 22 alle ore 6 = maggiorazione del 50%

4) RIPOSO SETTIMANALE
La Costituzione italiana riconosce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale.
Il giorno del riposo solenne di solito è la domenica, ma può cambiare se il lavoratore professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in un giorno diverso.

Festività nazionali
La legge riconosce al lavoratore il diritto al riposo e alla retribuzione durante le festività nazionali: 1° e 6 gennaio, Lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8, 25 e 26 dicembre, e giorno del Santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro. In caso di prestazione lavorativa durante le festività nazionali, la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%.

Lavoro durante le festività e i giorni di riposo: nel caso fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili, che non possano essere altrimenti soddisfatte, nelle giornate di riposo festivo e domenicale (o di altro giorno solenne) o nelle giornate di riposo settimanale non solenne, la retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore deve essere maggiorata nel modo seguente:
•    attività lavorativa svolta nella giornata di riposo settimanale non solenne: maggiorazione del 40%
•    attività lavorativa svolta nella giornata di domenica o di festività: maggiorazione del 60%

6) LA RETRIBUZIONE
La retribuzione base: le parti non possono concordare in nessun caso una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge.

Minimi retributivi dal 1° gennaio 2008

TABELLA A
LAVORATORI CONVIVENTI (valori mensili)
A     557,92      
AS     659,36      
B     710,08      
BS     760,80      
C     811,52      
CS     862,24      
D     1.014,40     + indennità 150,00
DS     1.065,12     + indennità 150,00

TABELLA C
LAVORATORI NON CONVIVENTI (valori orari)
A     4,06 
AS     4,77
B     5,07
BS     5,38
C     5,68
CS     5,98
D     6,90
DS     7,20    

I minimi retributivi vengono rivalutati ogni anno, i valori aggiornati sono reperibili sia sul sito dell’INPS http://www.inps.it che su quello del Ministero del Lavoro http://www.welfare.gov.it. Per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di lavoro spetta al lavoratore uno scatto di anzianità pari al 4% della retribuzione effettiva.

Tredicesima: ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, in tutto e per tutto uguale alla retribuzione mensile concordata, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale. Se le prestazioni non raggiungono un anno di servizio, verranno corrisposti tanti dodicesimi mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

Lavoro notturno: l’attività lavorativa prestata fra le ore 22 e le ore 6 deve considerarsi lavoro notturno e deve essere compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione base oraria concordata. In caso di lavoro ad ore, si considera lavoro notturno quello svolto per almeno 7 ore consecutive che comprendano l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattina.


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